VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA D.P.R. 462/01
Il DPR 462/01 si applica nelle attività dove c’è almeno un dipendente o una figura ad essa equiparata e disciplina le verifiche, degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro i fulmini e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
Ai sensi del DPR 462/01, art. 2, comma 2, per denunciare l’impianto di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro deve inviare entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, la denuncia dello stesso, la dichiarazione di conformità all’INAIL e all’ASL/ARPA territorialmente competenti.
La denuncia degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (ZONA 0, 1, 20, 21) deve essere inviata all’ASL/ARPA, che eseguirà la messa in servizio dell’impianto, rilasciando relativo verbale omologativo da inviare ad INAIL con relativo modello di denuncia dello stesso
L’INAIL, a partire dal 27 maggio 2019, ha messo a disposizione degli utenti l’applicativo CIVA, fruibile via internet, per la gestione informatizzata di diversi servizi di certificazione e verifica tra cui la denuncia degli impianti di messa a terra e la denuncia dei dispositivi di protezione contro 1e scariche atmosferiche. Occorre pertanto utilizzare il nuovo canale informatico e le imprese installatrici sono obbligate a consegnare ai datori di lavoro che presentano la denuncia tramite l’applicativo CIVA, la DICO in formato digitale firmata elettronicamente. (Rimane la possibilità di presentare la denuncia tramite lo sportello unico per le attività produttive laddove disponibile).
Si rammenta che l’INAIL effettua verifiche a campione sugli impianti denunciati, a titolo oneroso per il datore di lavoro. Se l’impianto viene inserito nel campione di verifica, il datore di lavoro riceve un’apposita notifica via mail. La verifica a campione effettuata dall’INAIL non influisce sulla periodicità delle verifiche periodiche effettuate ai sensi del DPR 462/01 dall’ASL o da un Organismo abilitato.
La periodicità delle verifiche è stabilità dal DPR 462/01 ed è quinquennale per gli impianti installati in ambienti ordinari e biennale per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.